lunedì 20 dicembre 2021

Le note ministeriali possono solo essere applicative delle leggi e non creare ulteriori gravosità per una categoria che si è sottoposta alla vaccinazione per oltre il 95%

La nota del Miur che estende l’obbligo vaccinale al personale assente per malattia o altri motivi è illegittima e crea confusione.

Le note ministeriali possono solo essere applicative delle leggi e non creare ulteriori gravosità per una categoria che si è sottoposta peraltro alla vaccinazione per oltre il 95%.
Abbiamo l´impressione che tanto accanimento serva solo a generare una cortina fumogena per nascondere la mancata capacità di intervenire su spazi, organici e trasporti pubblici.

“Gli insegnanti meritano rispetto – sottolinea Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti - e non si accontentano delle citazioni del romanziere spagnolo José Ángel González Sainz o di Nicolais e Festinese, riportate in una nota che finirà per accrescere solo il contenzioso tra personale scolastico e dirigente. Il Miur, in quel documento, interpreta in modo singolare il criterio per individuare ‘personale in servizio’, ritenendolo tale anche se di fatto è assente per legittimi motivi, contraddicendo la propria precedente circolare del 7 dicembre scorso”.

La nota interpreta infatti poeticamente il Decreto legge che, all’articolo 2, comma 2 afferma che “la vaccinazione costituisce requisito indispensabile per l´attività lavorativa” è quindi ovviamente inapplicabile a chiunque non svolga per legittimo impedimento l´attività lavorativa.

Il poetico funzionario dimentica poi che l’aspettativa per “infermità” cui fa riferimento non esiste più nel contratto della scuola dal lontano 1995. Da quel momento è divenuta infatti assenza per malattia.
La parola infermità – conclude il coordinatore nazionale di Gilda - nel vocabolario ha un significato molto diverso da quello che vuole intendere il Miur e non è un termine giuridico.

Nel nostro sistema giuridico non esiste un´assenza per infermità che non sia la malattia prevista dal Ccnl.Ma se per assurdo esistesse una tale differenza, si dimentica comunque che il datore di lavoro può conoscere solo la prognosi e non la diagnosi, essendo impossibilitato quindi a distinguere tra un tipo di malattia e l’altra.
E’ opportuno quindi che si “chiariscano” subito gli errori della “nota di chiarimenti”.

Roma, 20 dicembre 2021
UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI

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