25 gennaio 2020
In data 17 dicembre 2020, all’ARAN è stato siglato un accordo tra MI e OOSS rappresentative sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero.
Per quanto riguarda i docenti l’accordo non prevede modifiche rispetto alla normativa precedentemente vigente, in estrema sintesi, gli insegnanti devono garantire il servizio in caso di scrutini ed esami e quindi anche delle attività ad essi dirette e strumentali (consigli di classe, interclasse).
Vi allego la documentazione. Nella GU le informazioni sono contenute da pag. 20 a pag 30.
PER RSU e TAS
Rispetto all’accordo di cui sopra, le OOSS sono tenute avviare in ciascuna scuola un confronto finalizzato alla stipula del protocollo d’intesa previsto dal comma 2 dell’articolo 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto istruzione e ricerca.
Pertanto, a livello provinciale, i 6 sindacati rappresentativi (CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA-UNAMS E ANIEF) stanno elaborando un modello di richiesta di avvio confronto che sarà inviato a tutte le scuole. Nel frattempo, le RSU che non sono titolate a firmare il protocollo della loro scuola, sono pregate di chiedere un rinvio degli incontri di contrattazione eventualmente già fissati per i prossimi giorni fino alla ricezione della nota unitaria.
L’invio tempestivo della nostra richiesta di convocazione servirà ad evitare che, trascorso il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo (il termine scade l’11.02 ) entro cui i protocolli di intesa andrebbero definiti, l’amministrazione proceda unilateralmente all’emanazione di un regolamento sulla definizione dei contingenti di personale, senza aprire il confronto con le organizzazioni sindacali (in altre parole, se la richiesta avanzata resta inevasa un’iniziativa unilaterale si configurerebbe come comportamento antisindacale).
L’intesa dovrà stabilire i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie, nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione di tali contingenti. Siccome il nuovo Accordo non modifica sostanzialmente il novero delle prestazioni indispensabili rispetto al passato, si farà riferimento ai criteri finora utilizzati, privilegiando in ogni caso il criterio della volontarietà e, in subordine, quello della rotazione per l’individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori contingentabili.