Cari colleghi,

per quanto augurare buon anno suoni quasi sarcastico considerata la situazione attuale, vi esprimo comunque un auspicio perché le circostanze possano evolvere positivamente.



In particolare per i docenti della secondaria di secondo grado, anche se il principio è universale, invio alcune indicazioni di orientamento.

Le norme emanate in questi mesi per contenere l’epidemia da COVID-19 hanno interessato anche la scuola con la sospensione delle attività didattiche in presenza nella prima fase e con la ripresa a singhiozzo diversificata per territori nell'a.s. 2020/2021.

L’ultimo Decreto, prevede la ripresa delle attività in presenza per le scuole superiori scaglionata in più turni per permettere al trasporto pubblico di garantire la possibilità di ridurre la capienza al 50% dei mezzi. Al momento questa disposizione è rinviata per effetto della normativa regionale, tuttavia a febbraio il problema potrebbe ripresentarsi.

La turnazione solleva il problema del rifacimento degli orari di servizio dei docenti, che vengono distribuiti su tutta la giornata.
Vediamo di fare chiarezza rispetto alle norme in vigore e alle procedure da seguire per la eventuale modifica degli orari di servizio degli insegnanti.

Prima di tutto è bene ricordare che la normativa dell’emergenza non ha cancellato le norme di diritto generali e scolastico in vigore, quindi rimangono vigenti sia il Testo Unico (d.lgs. 297/1994) sia il CCNL 2016/2018.

In base a queste norme (art. 25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e art. 396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94) è il Dirigente scolastico a procedere alla formulazione dell’orario di servizio dei docenti. Importante sottolineare che la responsabilità è del Dirigente scolastico non di un suo delegato o di una commissione. Questi ultimi possono coadiuvare il Dirigente nella stesura materiale dell’orario, ma la firma dell’atto amministrativo, e quindi la responsabilità finale, è sempre del Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico, come tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, non può agire in modo arbitrario e ogni sua decisione deve essere motivata.

Così è anche per la stesura dell’orario di servizio dei docenti, infatti l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 impone al Dirigente scolastico di tener conto nella stesura dell’orario delle “proposte operative” che il Collegio dei docenti delibera per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

La stessa norma impone al Collegio di tenere in debito conto nella formulazione di dette proposte i “criteri generali” indicati dal Consiglio di circolo o d’istituto.

L’art. 22, c. 8, lettera b1) del CCNL 2016/2018 ha poi previsto che “l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente” sia materia di confronto con la RSU e le OOSS provinciali.
Quindi, se il Ds intende modificare l’orario di servizio stabilito all’inizio dell’anno scolastico sulla base di nuovi criteri, quali la turnazione sull’intera giornata, deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Istituto e al Collegio dei docenti una delibera con la proposta dei criteri da utilizzare nella formulazione del nuovo orario. E discutere in sede di confronto con le RSU e le OOSS provinciali l’articolazione del nuovo orario, dimostrando e motivando il rispetto dei criteri definiti dagli organi collegiali.

Naturalmente questa procedura deve essere rispettata anche in caso di Didattica Digitale integrata, qualora l’adozione di questa modalità di insegnamento preveda la modifica dell’orario di servizio dei docenti.

Per la modifica e/o integrazione delle attività collegiali (40h+40h), definite nel Piano delle attività con delibera del Collegio dei docenti (art. 28, c. 4 del CCNL 2016/2018), sarà necessaria una ulteriore delibera del Collegio che modifica e/o integra detto Piano.
Un capitolo a parte riguarda i colleghi del potenziamento, infatti le attività di potenziamento devono trovare la loro definizione nel PTOF (art. 28, c. 3 e art. 26, c. 1, del CCNL 2016/2018) nel quale saranno inserite anche le modalità e l’impiego delle risorse umane, con connessa articolazione dell’orario del personale. Anche per queste, eventuali modifiche e/o integrazioni non possono prescindere da un passaggio con delibera dal Collegio dei docenti. L’orario di servizio del docente che svolge attività di potenziamento deve essere definito all’inizio dell’anno scolastico e concordato con l’insegnante.

 
- Altra informazione: il beneficio della di fruizione del congedo parentale covid al momento non è stato esteso al 2021.

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