7 ottobre 2019

Ci giungono frequentemente, da parte dei colleghi, richieste di chiarimento in merito alla questione “somministrazione dei farmaci a scuola da parte degli insegnanti”. Data la rilevanza del tema, riproponiamo un articolo già apparso su SAM-Notizie alcuni anni fa.

 

Non a tutti è chiaro se esista un obbligo sancito e quali ricadute comporti in termini di responsabilità civile e penale. Il contratto collettivo nazionale vigente tace in merito all’argomento. Infatti confermiamo trattarsi di una mansione al di fuori delle nostre competenze, né possiamo ritenere che la frequenza di un corso di “Primo soccorso” possa fornire adeguate conoscenze ed abilità di tipo infermieristico tali da metterci nelle condizioni di far fronte alle più svariate situazioni. Ricordiamo ai colleghi che interventi di questo genere, a fronte di disponibilità, pressioni morali, zelo personale, possono esporci, di fatto, a problemi di responsabilità civile e penale

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, emanò, nell’anno 2005 un Atto di Raccomandazione contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitassero di assunzione di farmaci in orario scolastico (Nota MIUR Prot. n. 2312/Dip/Segr del 25 novembre 2005). Riportiamo di seguito una sintesi della Nota, con le indicazioni e le istruzioni in essi contenute, accompagnata da un nostro commento riportato in corsivo. Sottolineiamo come la nota precisi che la somministrazione di farmaci, da parte di insegnanti o di altri operatori scolastici, avvenga solo previa disponibilità dichiarata da questi offerta. Il documento si compone di 5 articoli.

Art.1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.

Discrezionalità sta a significare la valutazione dell’insegnante rispetto all’ opportunità o meno di somministrazione. Per fare un esempio concreto, quando si verificano episodi occasionali di malessere come mal di testa, febbre o altro, non rientra nelle prerogative del docente decidere se sia il caso di somministrare aspirine, analgesici o quant’altro incorrendo nel rischio che vi possano anche essere delle reazioni allergiche nel soggetto. Il comportamento corretto da tenere in questi casi è: avvertire la famiglia perché questa provveda e, nei casi che appaiono più gravi ed incerti, chiamare il pronto soccorso. Diversa è la situazione per chi invece assuma farmaci prescritti in dosi prestabilite e ad orari fissi, questo non richiede discrezionalità e l’insegnante può dare la disponibilità alla somministrazione. Tuttavia sorgono problemi di altro genere: qualora l’insegnante disponibile fosse assente, chi si occuperebbe della somministrazione? Ci dovrebbe essere un piano che preveda anche questo tipo di situazione e se il docente per distrazione se ne dimenticasse o sbagliasse dose? Paradossalmente risulterebbe colpevole di un comportamento rispetto al quale ha voluto offrire una disponibilità non obbligatoria. Incorrerebbe in una responsabilità sia civile che penale.

Art. 3 – Soggetti coinvolti – La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; i servizi sanitari: medici di base e le ASL competenti territorialmente; gli Enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. (omissis) 

Facciamo notare come la questione chiami in causa una serie di figure in ordine di responsabilità: al primo posto ci sono le famiglie a doversene occupare, eventualmente la scuola nella figura del dirigente scolastico che deve dare le disposizioni (solo dopo avere acquisito la disponibilità dei docenti o del personale della scuola) ed eventualmente i servizi sanitari e gli enti locali.

Art. 4 – Modalità d’intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la presentazione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

Facciamo notare come in questo caso si tratti di somministrazione che esclude l’esercizio della discrezionalità da parte del personale della scuola. 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, od a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. 

Il personale della scuola entra in gioco laddove vi sia impossibilità da parte della famiglia. Sarebbe opportuno chiedersi se sia un rischio che debbano accollarsi gli insegnanti se nemmeno i familiari, o persone da loro delegate, intendano o possano farsene carico. Potrebbe già essere un’attenuante rispetto alle pressioni morali rivolte ai docenti.

Gli operatori scolastici possono (e non “devono”) essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (n.d.r. e successivi). 

Ricordiamo che i corsi si chiamano di “primo soccorso” perché dovrebbero far sì che le persone formate siano in grado di mettere in sicurezza i soggetti, in questo caso gli alunni, fintanto che non interviene il personale competente, non certo sostituirsi ad esso. Questo implica l’obbligo, in caso di incidenti o situazioni di emergenza, di chiamare il pronto soccorso e, nel frattempo, prestare assistenza evitando che il soggetto possa farsi ulteriormente male. 

Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici Regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell’edificio

scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 

Questo passaggio è particolarmente importante perché sottolinea come, in caso di mancata dichiarazione di disponibilità da parte dell’insegnante, la responsabilità ritorni in capo al dirigente scolastico che dovrà adottare nuove soluzioni. Offrire la disponibilità alla somministrazione dei farmaci quindi serve a togliere le castagne dal fuoco al dirigente, salvo che le castagne passino in mano ai docenti o comunque al personale della scuola con le conseguenze che possono derivarne nell’eventualità di errori involontari. 

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). 

Il ricorrere a personale specializzato, oltre ad evitare di esporre gli insegnanti a conseguenze civili e penali, sicuramente offre la possibilità di garantire interventi maggiormente competenti.

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art.5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso qualora si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida rispetto alle situazioni concrete, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di un caso di emergenza. 

(Si veda in proposito quanto specificato al p. 4).

Esortiamo dunque i colleghi che non intendano assumersi certe responsabilità, a non cedere a ricatti e pressioni morali in quanto anche la nota del MIUR li chiama in causa solo dopo aver ricordato la responsabilità delle famiglie e del dirigente. E’ bene quindi non invertire l’ordine di gerarchia e di priorità delle responsabilità, poiché in che in caso di errore, le conseguenze potrebbero essere rilevanti e la buona fede non varrebbero a scagionare l’insegnante zelante. L’invito è dunque quello di tutelarsi il più possibile anche a costo di sopportare dure critiche.

Scheda tecnica a cura dell’Avv. Innocenzo D’Angelo e Michela Gallina

 

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