29 agosto 2026
Attenzione alle conseguenze in caso di rinuncia + presa di servizio.
In vista delle operazioni di conferimento delle supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2026/2027, riteniamo importante richiamare l'attenzione sulle conseguenze previste dall’art. 15, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa alle GPS per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.In particolare, in caso di assegnazione di una supplenza da GAE o GPS:
- la rinuncia alla supplenza assegnata oppure la mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione comportano la perdita della possibilità di ottenere ulteriori supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da GAE e GPS e, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, anche da graduatorie di istituto e dalle procedure di interpello, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui si abbia titolo, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie (quindi anche per il prossimo anno scolastico);
- l’abbandono del servizio, una volta iniziata la supplenza, determina una conseguenza ancora più ampia: la perdita della possibilità di conseguire le diverse tipologie di supplenza previste dall’Ordinanza, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado, sempre per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie (quindi anche per il prossimo anno scolastico).
Si tratta quindi di conseguenze particolarmente rilevanti, che possono incidere non soltanto sull’anno scolastico in corso ma sull’intero biennio di validità delle GPS. Per facilitare la comprensione degli effetti delle rinunce e dell'abbandono del servizio potete consultare questa nostra guida.Ricordiamo che si può sempre lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al 31/08 o al 30/06 (art. 15 c.3 OM 27/2026). In pratica se si ha un contratto (indipendentemente dal numero di ore, che sia cattedra intera o part time) che ha una data di scadenza che non è al 31/08 o al 30/06 (= supplenza breve) e successivamente vi viene proposto un contratto con durata fino al 31/08 o 30/06 potete rinunciare al posto di supplenza breve senza alcun effetto sanzionatorio: questo è l'unico caso.
Faccio un ultimo esempio per chiarire la situazione: se accettate da GPS uno spezzone fino al 30/06 e successivamente vi propongono da graduatoria di istituto (GI) una cattedra intera fino al 30/06 non potreste accettarla perché in tal caso ricadreste nelle sanzioni. Il diritto al completamento orario di chi ha ricevuto uno spezzone può avvenire tramite ulteriori supplenze a orario non intero compatibili, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio.
PRESA DI SERVIZIO 1 SETTEMBRE
Non da ultimo, ricordiamo di effettuare la presa di servizio presso la segreteria della scuola e di informarvi preventivamente sugli orari di apertura. La segreteria sarà sicuramente operativa il 1° settembre, considerato che la presa di servizio non può essere differita, salvo nei casi previsti e adeguatamente giustificati, come ad esempio per motivi di salute.
Per il 1° settembre 2026, la casistica dei docenti tenuti a effettuare la presa di servizio comprende, in generale, chi inizia l’anno scolastico in una sede o in una posizione giuridica diversa rispetto a quella precedente. Per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, inoltre, il MIM ha fissato espressamente la presa di servizio al 1° settembre nella sede assegnata.In particolare, devono effettuare la presa di servizio:
- Docenti neoimmessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2026, nella sede assegnata.
- Docenti che perfezionano il passaggio da contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo al tempo indeterminato, con decorrenza economica dal 1° settembre 2026.
- Docenti che hanno ottenuto trasferimento per l’a.s. 2026/27, nella nuova scuola di titolarità.
- Docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo o passaggio di cattedra, nella nuova sede.
- Docenti che hanno ottenuto assegnazione provvisoria, nella scuola assegnata e non nella scuola di titolarità.
- Docenti che hanno ottenuto utilizzazione, nella sede di utilizzazione.
- Docenti che rientrano nella scuola di titolarità dopo un’assegnazione provvisoria o utilizzazione avuta nell’a.s. 2025/26.
- Docenti che rientrano da comando, distacco, collocamento fuori ruolo o altra situazione temporanea conclusasi il 31 agosto.
- Docenti che rientrano da un’aspettativa terminata il 31 agosto, quando il rientro effettivo in servizio decorre dal 1° settembre.
- Docenti destinatari di una supplenza annuale al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche al 30/06, se il contratto e la nomina decorrono dal 1° settembre 2026.
Un punto importante: non tutti i docenti già di ruolo devono fare ogni anno una nuova presa di servizio il 1° settembre. Il docente che rimane nella stessa scuola di titolarità, senza trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, rientri da aspettativa o altre variazioni, normalmente non deve effettuare una nuova presa di servizio in senso amministrativo, anche se naturalmente è tenuto agli impegni di servizio convocati dalla scuola.Inoltre, il differimento della presa di servizio è possibile nei casi previsti dalla normativa: la nota ministeriale sulle supplenze richiama, a titolo esemplificativo, maternità, malattia e infortunio.








