Di Lucio Ficara

Due docenti di un noto liceo della provincia di Cuneo, venivano sanzionati dal Dirigente scolastico per avere fruito di due giorni di permesso retribuito, tra i sei di ferie disponibili, nonostante un illegittimo diniego del Ds. Il giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo, dopo il ricorso dei docenti seguiti dalla FLC CGIL di Cuneo, annulla i provvedimenti disciplinari e avvalora il fatto che anche i 6 giorni di ferie possono essere fruiti, senza il bisogno della concessione dirigenziale, come permessi retribuiti.

Permessi retribuiti sono nove e sono un diritto

Ai sensi del comma 2 art.15 del CCNL scuola, il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se dovesse averne urgenza, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie, ma avendo lo stesso identico diritto dei 3 giorni già spettanti.

 

Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.

A tal proposito è di notevole importanza il caso capitato a due docenti di Cuneo, che, esauriti i tre giorni di permesso retribuito, hanno presentato la domanda di fruire di altri 2 giorni (dei 6 giorni di ferie disponibili) di permesso retribuito per recarsi a Firenze per la laurea del loro figlio. Il Dirigente scolastico, avvalendosi di un’interpretazione totalmente sbagliata della legge di bilancio 2013, ha negato ai docenti i due giorni di permesso retribuito, nonostante l’intervento del Segretario Generale della FLC CGIL di Cuneo che aveva spiegato al DS la illegittimità del Preside nel non concedere le giornate richieste. I docenti ignorando la non concessione del Ds hanno comunque fruito delle due giornate di permesso, ma al loro rientro in sede hanno avuto avviato un procedimento disciplinare per abbandono del posto di lavoro. Sanzioni disciplinari illegittime e annullate dal Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo.

Sentenza del giudice del lavoro di Cuneo

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo Dott.ssa Paola Elefante, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

– Accerta e dichiara la illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Dirigente Scolastico nei confronti dei ricorrenti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. In buona sostanza il giudice con la sentenza n.15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 ovvero la legge 228/2012 art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo, come già evidentemente dall’ARAN quasi due anni dopo la legge 228/2012. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.

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