Home
Grazie prof. Falsone
Come rappresentante di un’associazione di docenti, la Gilda, ma prima di tutto come insegnante, non ho potuto esimermi dal seguire le vicende che hanno coinvolto il prof. Falsone, a cui va tutta la mia solidarietà.
Prendo atto con sollievo dell’archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico non senza considerare, con malcelata indignazione, che se non ci fosse stato il clamore sollevato dal servizio delle Iene, probabilmente il professore sarebbe stato l’unico a pagare il prezzo di quanto avvenuto. Prima di chiedere spiegazioni a lui, vittima del reato, ci sarebbe da chiedersi come mai l’amministrazione non abbia attuato delle azioni ovvie per tutelarne prima di tutto l’incolumità. Perché, pur sapendo che i familiari si sarebbero presentati a scuola, in quanto il giorno prima lo avevano annunciato, la dirigente non ha allertato preventivamente le forze dell’ordine per evitare l’ingresso di persone non autorizzate e malintenzionate nella scuola?
Non lo ha fatto nemmeno tempestivamente nel momento in cui la famiglia ha fatto irruzione nell'edificio, lasciando che seminasse il panico e rendendo quindi di fatto possibile l’aggressione.
I Dirigenti dovrebbero innanzitutto essere in grado di garantire l’incolumità e la sicurezza dei loro dipendenti all’interno dell’edificio scolastico, in base all’art. 2087 del Codice Civile, e, dei loro alunni in base all’art. 2048 del Codice Civile.
Di fatto la preside lo ha difeso chiedendogli di nascondersi, ma perché mai un insegnante avrebbe dovuto nascondersi, essendo lui un pubblico ufficiale nell’esercizio della sua funzione all’interno del suo luogo di lavoro?
Va ricordato che il professore aveva semplicemente fatto rispettare una regola stabilita dalla scuola e quindi sicuramente supportata da una motivazione; c’era invece un motivo per cui l’alunno in questione non fosse tenuto a seguire il regolamento?
Tra l’altro il mancato rispetto delle norme, all'interno di un ambiente frequentato da molte persone, prevalentemente minori, può comportare delle situazioni di pericolo e chiamare in causa la responsabilità civile dei docenti.
La Preside ha archiviato il procedimento disciplinare, questo implica che da parte del docente non c’era stata alcuna violazione di norma, ma allora era proprio necessario procedere con questa formalità? In tal modo il professore si è sentito doppiamente umiliato prima dalla famiglia e poi dal suo superiore che, oltre a non proteggerlo, gli ha anche chiesto di giustificarsi. Quando la burocrazia soverchia le più elementari regole di umanità e buon senso, sarebbe il caso di avviare qualche riflessione politica seria, anche rispetto alla necessità di intrappolare i dirigenti all’interno di questi labirinti di formalità.
Mi sono chiesta quale livello di stress possa aver sopportato l'insegnante ed è encomiabile il coraggio che ha trovato di denunciare i fatti creando le premesse per un'importante riflessione sul rapporto fra docenti e genitori nelle nostre scuole. Spero che la resilienza dimostrata da Falsone possa essere un esempio per molti e lo ringrazio a nome di tutti gli insegnanti per di aver accettato di esporsi in prima persona, credo veramente abbia fatto un grande regalo a tutta la categoria. Sono infatti sempre più frequenti, senza voler generalizzare, le richieste di aiuto da parte di insegnanti aggrediti verbalmente e calunniati dalle famiglie. Ci sono genitori che supportano il lavoro dei docenti ed altri che interferiscono nelle questioni educative e didattiche non riconoscendone il ruolo e l’autorità che rappresenta.
Alcuni di questi insegnanti vessati vivono le aggressioni con senso di mortificazione ed umiliazione in solitudine ed isolamento e dovrebbero essere prima di tutto tutelati dal loro datore di lavoro perchè purtroppo sono pochi a trovare la forza di reagire e farsi assistere da un legale o da un sindacato. Approfitto per ricordare che i docenti, in quanto pubblici ufficiali, hanno il dovere di denunciare aggressioni e minacce subite nello svolgimento della loro funzione.
Le cause di questa deriva nei rapporti genitori-insegnanti sono sicuramente molte e complesse e a farne le spese prima di tutto gli alunni. Nella mia esperienza trentennale nella scuola credo di poter individuare una parte di responsabilità nella legge sull'autonomia scolastica che disegna una scuola-azienda e persegue la finalità di soddisfare le esigenze dell'utenza perdendo di vista il suo essere prima di tutto un'istituzione educativa dello Stato. Il “genitore-cliente” vuole che il figlio a scuola si diverta, trascurando il valore educativo del sacrificio che lo studio inevitabilmente comporta e pretende il successo formativo a tutti i costi (anzi, possibilmente senza costi), dimenticando che la scuola deve offrire a tutti “pari” opportunità ma la pretesa invece di garantire “pari” risultati sarebbe quanto mai illusoria e specchio di un falso buonismo.
Molto più utili e sani risulterebbero sia l’esercizio di riconoscimento ed accettazione dei propri limiti e delle proprie risorse, utili ad una vera consapevolezza personale, sia l’esercizio al rispetto dei limiti imposti dalle regole di convivenza, inevitabili e necessari nel confronto con la realtà sociale.
Sempre più spesso invece il normale insuccesso è vissuto dai genitori narcisisticamente come un fallimento personale e quindi rifiutato e proiettato con reazioni di rabbia ed aggressività nei confronti degli insegnanti. In questo modo si dimentica che genitori ed insegnanti sono impegnati nello stesso progetto educativo ed hanno a cuore la crescita morale ed intellettuale dei futuri cittadini. Sminuire l’autorità di un educatore non porta niente di buono ai ragazzi che un po’ alla volta perdono degli importanti punti di riferimento. A questo si unisce purtroppo una serie di politiche economiche-salariali che, proletarizzando la classe docente, ne fa perdere prestigio a livello sociale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In clima elettorale, mi auguro che la prossima legislatura si faccia carico sinceramente e non solo a proclami, dei problemi della scuola.
Treviso 28.02.18
Michela Gallina
Coordinatrice prov.
Gilda degli Insegnanti TV
CHIARIMENTO PARTECIPAZIONE DOCENTI DI RUOLO AL CONCORSO DOCENTI ABILITATI
mercoledì 7 marzo 2018
Riteniamo utile e doveroso chiarire la questione relativa alla possibilità di partecipazione dei docenti di ruolo al concorso riservato ai docenti abilitati. La Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la disposizione prevista dal comma 110 della Legge 107 del 2015 in base alla quale non potevano partecipare ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. I chiarimenti sono i seguenti: il possesso dell'abilitazione in una determinata classe di concorso resta requisito fondamentale anche per i docenti di ruolo per poter partecipare a tale concorso. In pratica se si è di ruolo ma si possiede l'abilitazione anche per un'altra classe di concorso, si potrà accedere al concorso abilitati richiedendo l'iscrizione per quest'altra classe di concorso per cui si possiede già l'abilitazione. Nel caso di abilitazionio affini o a cascata ci si potrà iscrivere al concorso abilitati.
Tutti i docenti di ruolo che stanno valutando di prendere una o più abilitazioni in altre classi di concorso dovranno attendere ulteriori procedure future. Infatti l’articolo 4 del decreto 59/2017, com’è noto, prevede che: “… sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita’ o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa …”. Il Miur, nell’incontro della scorsa settimana con i sindacati, ha chiarito che tali attività saranno organizzate (al momento non c’è nulla di specifico).
Saluti,
La Coordinatrice provinciale
Michela Gallina
Concorso docenti abilitati, le FAQ del Miur
domenica 11 marzo 2018
Chiariti i primi dubbi interpretativi
Il Miur ha pubblicato le prime FAQ relative al prossimo concorso per docenti abilitati. Chiarite alcune incertezze interpretative, restano però altre questioni su cui, dietro nostra sollecitazione, il ministero si è impegnato a intervenire in tempi brevi.
Ricordiano che dal 20 febbraio è attiva su istanze on line la funzione per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli aspiranti. I termini rimarraano aperti fino alle ore 23.59 del 22 marzo.
Di seguito le FAQ pubblicate.
__________________________________________
1. D: Il Bando prevede il pagamento di un diritto di segreteria di 5 euro. Io sono abilitato in più classi di concorso della scuola secondaria. Come devo effettuare il pagamento?
R: Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso/posto per cui si concorre. Anche per la partecipazione ad una classe di concorso ricompresa in un ambito disciplinare verticale, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso ricompresa nell´ambito.
2. D: Ho conseguito l´abilitazione con una procedura che dà accesso ad un ambito disciplinare verticale. Ho verificato che l´istanza consente di comunicare la richiesta di partecipazione solo per le singole classi facenti parte dell´ambito. Posso dichiarare due volte la stessa abilitazione?
R: Sì, la stessa abilitazione può essere spesa sia per la classe di concorso di scuola secondaria di primo grado che per quella del secondo grado. Le due classi possono essere richieste entrambe. Non è possibile chiedere l´ambito, ma le singole classi di concorso facenti parte dell´ambito.
3. D: Nel Menù Procedura di conseguimento dell´abilitazione che differenza c´è tra TFA D.M. 249/2010 art. 3 comma 3 e TFA D.M. 249/2010 art.15 comma 1 e 17?
R: L´art. 3, com.3 del D.M. 249/2010 fa riferimento esclusivamente ai corsi di abilitazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche. Indicare l´ art. 15 comma 1 e 17 del D.M. 249/2010 per tutte le altre abilitazioni conseguite con corsi TFA ordinari
4. D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. - A.2.2 e A.3.2.)
R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.
5. D: Per le abilitazioni che necessitano di titoli congiunti (A023, A053, A055, A063, A064), il riferimento al 31 maggio 2017 è relativo al solo titolo di specializzazione o si estende anche ai titoli congiunti?
R: Anche i titoli congiunti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 2017.
6. D: Per il titolo di specializzazione in Italiano L2, richiesto per l´accesso alla classe di concorso A023, il D.M. 92/2016 fa riferimento ai soli titoli conseguiti entro l´anno accademico 2015/16. I titoli conseguiti successivamente non sarebbero quindi validi?
R: Il riferimento all´a. s. 2015/2016 era relativo al concorso per titoli ed esami del 2016. Ai fini della presente procedura sono validi anche i titoli acquisiti successivamente, purché entro il 31 maggio 2017.
7. D: Al punto B.5.1. della Tabella è prevista l´attribuzione di 5 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici.... "per altra classe di concorso o tipologia di posto". Vale anche per i Concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell´infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno?
R: Si.
8. D: E´ valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?
R: No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva.
9. D: Ho letto che la certificazione C1 in lingua straniera vale 6 punti; avendo due certificazioni C1, sono solo 6 punti o si sommano e ne sono 12? Posso inserirle entrambe (punto B.5.10)?
R: La funzione POLIS permette l´inserimento di più di una certificazione linguistica purché, se di pari livello, relative a lingue diverse.
10. D: Il punto B.5.10 della tabella fa riferimento in modo generico alle "Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera". Pertanto sono valutabili tutte le certificazioni linguistiche oppure soltanto quelle relative alle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco?
R: Sono valutabili tutte le lingue straniere. Infatti il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889, sulle certificazioni non fa distinzioni tra lingue comunitarie e non.
11. D: Al punto D.1.2. della Tabella è prevista la valutazione del servizio di insegnamento prestato "su altra classe di concorso o tipologia di posto..". Quindi è valutabile anche il servizio prestato sulla scuola primaria, sulla scuola dell´infanzia e come personale educativo?
R: Si.
12. D: Posso inserire un servizio non specifico o scegliere su quale classe di concorso caricare il punteggio dei miei servizi?
R: Nella dichiarazione dei titoli di servizio non si deve indicare se si tratti di servizio specifico o non specifico. Tutti i servizi dichiarati sono valutati in base a ciascuna classe di concorso per cui si partecipa.
13. D: è possibile inserire per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?
R: Per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso /tipologia posto.
14. D: Chi raggiunge i 180 giorni di servizio negli ultimi giorni prima della scadenza può comunque dichiararli pur presentando la domanda prima della maturazione dell´effettivo servizio o deve attendere di averli raggiunti?
R: Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018 anche se la domanda di partecipazione al presente concorso viene inoltrata in data anteriore. Purché il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto. Si ricorda, altresì, che il servizio prestato non è un requisito di accesso al concorso ma titolo valutabile.
15. D: Cosa si intende per 180 giorni continuativi? Quali contratti sono valutabili?
R: È necessario un unico contratto o proroga del medesimo contratto ,che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all´avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 gg, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
16. D: Per servizio continuativo si intende anche il servizio prestato senza interruzione ma con contratti diversi anche su scuole diverse?
R. No, fatto salvo quanto specificato nella faq precedente.
17. D: E´ valido il servizio prestato con un contratto sino all´avente diritto trasformato in altro contratto fino al raggiungimento di 180 giorni?
R: Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.
18. D: Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto?
R: Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l´assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.
19. D: Non sono certo che un titolo in mio possesso sia tra quelli richiesti dalla Tabella dei titoli, chi può darmi conferma? Quale punteggio avrò ?
R: Il Candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE.
20. D: Relativamente alle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, come è valutabile il servizio prestato fino all´a.s. 2016/17 dai docenti abilitati nelle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell´istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, nelle discipline di cui all´allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 nei Licei Musicali corrispondenti alle nuove classi di concorso?
R: Tale servizio è valutabile come servizio specifico, ai sensi del punto D.1.1. della Tabella di valutazione dei titoli. A tal fine gli aspiranti dichiareranno tali servizi caricandoli tutti sulla nuova classe di concorso, precisando poi nella sezione NOTE, che i servizi dichiarati sulla classe di concorso di nuova istituzione sono stati prestati nel liceo musicale, con nomina da una delle classi di concorso di vecchio ordinamento (A031, A032, A077) in quanto antecedenti all´entrata in vigore del D.P.R. 19/2016.
Pagina 173 di 184