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Di Meglio: “Alla chiusura del Governo rispondiamo con lotta unitaria”
mercoledì 17 aprile 2019
Confermate tutte le azioni di lotta previste dalla piattaforma concordata con gli altri sindacati
“L’unità del fronte sindacale non è in discussione: considerata la totale chiusura dimostrata finora dal Governo anche rispetto alla semplice apertura di un dialogo sulle nostre rivendicazioni, confermiamo tutte le iniziative di lotta previste dalla piattaforma comune stabilita in totale accordo da tutte le cinque sigle sindacali rappresentative”. A dichiararlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della FGU-Gilda degli Insegnanti.
Roma, 17 aprile 2019
UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI
Giorni di ferie come permessi, nota Aran
sabato 20 aprile 2019
Le OO.SS. manifestano il più totale dissenso di merito e di metodo e chiedono la rettifica della nota
Di recente l´Aran, in risposta a un quesito posto da una scuola, ha espresso il suo parere sui giorni di ferie fruiti dai docenti come permesso e quindi senza divieto di sostituzione con un supplente.
In merito alla suddetta nota in oggetto le OO.SS., nel mentre manifestano il più totale dissenso di merito e di metodo, esprimono la seguente posizione.
La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) è intervenuta modificando parzialmente la disciplina relativa alla fruizione delle ferie del personale docente ed educativo.
In particolare, l´art. 1, comma 54, ha previsto che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell´anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
Tale articolo, nella prima parte interviene modificando la normativa contrattuale di cui all´articolo 13 comma 9, disponendo che le ferie si fruiscono durante i giorni di sospensione delle lezioni e non più delle attività didattiche; nella seconda parte, invece, riprende esattamente quanto già disposto dall´art. 13 del CCNL.
La finalità di tale modifica normativa si rinviene con assoluta chiarezza al successivo comma 55 della citata Legge 228 che, relativamente al compenso per le ferie non godute dal personale docente supplente breve o con contratto a T.D. fino al 30 giugno, prevede che tale compenso debba essere calcolato al netto delle giornate di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto di supplenza. La disposizione, con obiettivi di risparmio di spesa nel settore pubblico, interviene per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dal D.L. 95/2012, ai supplenti ai quali, senza la modifica del comma 54, era sostanzialmente precluso usufruire delle ferie posto che la scadenza naturale dei contratti avviene prima della sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto).
Peraltro, il menzionato comma 54 non ha introdotto alcuna limitazione rispetto a quanto previsto dall´articolo 15 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007, rubricato "Permessi retribuiti". Non v´è alcuna traccia di ciò nemmeno nei testi della relazione illustrativa e tecnica e ciò a conferma che l´intento del legislatore era quello di intervenire solo sull´istituto delle ferie.
L´art. 15 del CCNL, rubricato "permessi retribuiti", disciplina un diverso istituto rispetto alle "Ferie" prevedendo che "il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell´anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all´art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".
Dalla ricostruzione normativa effettuata, deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l´articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l´articolo 15, comma 2 che risulta tuttora vigente.
Da ciò deriva che i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.
Per quanto attiene al metodo, le OO.SS. esprimono profondo dissenso nel constatare che in relazione a questioni interpretative del Contratto nazionale di lavoro, codesta Agenzia si esprima unilateralmente, e, non del tutto convinta della risposta suggerisce di interpellare il Miur, garante della applicazione delle Leggi, trascurando che nel caso in questione trattasi anche e soprattutto di materia contrattuale, e che come tale debba vedere necessariamente coinvolte le OO.SS, unici soggetti prioritariamente e direttamente garanti della applicazione dei Contratti Collettivi.
Pertanto le scriventi OO.SS, nel merito della suddetta nota Aran, chiedono di rettificarne il contenuto mentre, nel metodo, richiedono un incontro urgente al fine di concordare modalità di interlocuzione tra le parti firmatarie in presenza di quesiti e dubbi interpretativi su materie contrattuali atte ad evitare risposte e prese di posizione, da parte di Codesta Agenzia, non condivise e foriere solo di contenzioso.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
Flc CGIL
Francesco Sinopoli
CISL Scuola
Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua
Giuseppe Turi
SNALS Confsal
Elvira Serafini
GILDA Unams
Rino Di Meglio
Mobilità, la FGU chiede al MIUR una proroga dei termini
mercoledì 10 aprile 2019
La richiesta avanzata per consentire l’inserimento degli ulteriori posti resi disponibili dai pensionamenti
Prorogare i termini di pubblicazione dei movimenti del personale docente per consentire l’inserimento degli ulteriori posti resi disponibili dai pensionamenti. A chiederlo al Miur è la Federazione Gilda Unams il cui Esecutivo si è riunito questa mattina a Roma.
“A causa del protrarsi delle operazioni di pensionamento dovute a Quota 100, - spiega la FGU - molte cattedre rischiano di restare scoperte e di essere assegnate con supplenze annuali ad attività scolastiche ormai iniziate, a discapito della continuità didattica. Per po-ter includere nella mobilità anche i posti lasciati liberi dai pensionamenti, e rispettare an-che i termini di legge che stabiliscono l’assegnazione per il 50% attraverso trasferimenti e 50% con immissioni in ruolo, è necessario, dunque, che il Miur accolga la nostra richiesta e intervenga con una proroga”.
Riapertura GAE, domande nella seconda metà di maggio
mercoledì 10 aprile 2019
Possibile il reinserimento dei docenti depennati per mancato aggiornamento
Il decreto sull´aggiornamento delle graduatorie a esaurimento sarà emanato entro la fine di aprile e il termine ultimo per la compilazione e l´inoltro delle domande sarà fissato entro la seconda metà di maggio.Lo ha fatto sapere il Ministero dell´istruzione durante una riunione che si è tenuta oggi presso il dicastero di viale Trastevere tra i rappresentanti dell´Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro.
L´accesso alle graduatorie sarà consentito anche agli aspiranti docenti che sono stati depennati dalle Gae per non avere presentato a suo tempo la domanda di permanenza negli elenchi, fermo restando che anche coloro che non hanno ulteriori titoli da far valere in sede di aggiornamento dovranno presentare la domanda di permanenza.
Chi non lo farà sarà depennato dalle Gae, ma l´effetto del depennamento avrà valore solo per il triennio di vigenza delle graduatorie e, alla successiva riapertura, avrà comunque titolo a chiedere di esservi nuovamente inserito.
L´istanza potrà essere prodotta anche per chiedere il trasferimento da una provincia ad un´altra. In questo caso gli interessati otterranno il trasferimento per tutte le graduatorie dove risultano attualmente inclusi. Il cambio di provincia potrà essere richiesto anche se nella provincia di destinazione le graduatorie di interesse risulteranno esaurite.
I docenti che hanno prestato servizio nelle classi di concorso di indirizzo dei licei musicali potranno utilizzare il servizio, a loro scelta, nelle graduatorie delle classi di concorso ex A031, A032, A077 ma, in ogni caso, non potranno far valere più di 6 mesi per ogni anno.
Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto, inoltre, all´Amministrazione di consentire a coloro che hanno acquisito i titoli validi ai fini della riserva dei posti, di cui alla legge 68/99, di perfezionare la documentazione relativa all´iscrizione al collocamento speciale anche all´atto della presa di servizio, fermo restando che l´iscrizione dovrà avvenire in stato di disoccupazione.
A margine della riunione la nostra Delegazione ha ribadito la necessità di far valere ai fini della mobilità di quest´anno anche i posti che rimarranno liberi per effetto dei pensionamenti relativi alla cosiddetta "quota 100", accelerando le procedure di acquisizione delle disponibilità al Sidi a mano a mano che l´Inps procederà a valutare le relative domande.
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